Obbligo di BIM: il MIT su deroghe e limiti temporali

Il Supporto Giuridico del MIT chiarisce quando si applica la deroga all’obbligo di progettazione BIM prevista dall’art. 225-bis del Codice dei contratti pubblici: conta la data di programmazione, non il DOCFAP o la copertura finanziaria.

di Redazione tecnica - 20/05/2025

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Un progetto approvato prima del 31 dicembre 2024 può ancora sottrarsi all’obbligo di progettazione in BIM? Qual è il termine di riferimento per considerare “avviato” un procedimento di programmazione? E può la redazione del DOCFAP da sola giustificare l’applicazione della deroga prevista dall’art. 225-bis del Codice dei contratti pubblici?

A queste domande ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Parere 13 maggio 2025, n. 3416. Un intervento di particolare interesse per le stazioni appaltanti che stanno predisponendo i nuovi strumenti di programmazione e progettazione, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo) che ha recentemente modificato il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).

La questione interpretativa: tra DOCFAP e programmazione triennale

Il quesito sottoposto al MIT parte da un caso concreto: un intervento pubblico dotato di copertura finanziaria deliberata nel 2024 e per il quale è stato approvato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) nel mese di ottobre 2024. Tuttavia, l’inserimento nella programmazione triennale è stato previsto solo a partire dal triennio 2025-2027.

Alla luce di questi elementi, si chiede se la deroga all’obbligo di progettazione con metodi e strumenti BIM, prevista dall’art. 225-bis, comma 2 del Codice, possa comunque trovare applicazione, oppure se prevalga il principio del tempus regit actum, con riferimento esclusivo alla data della programmazione.

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