Oneri sicurezza e principio di immodificabilità: no alla rettifica postuma dell’offerta
I costi della sicurezza aziendale non possono essere modificati in sede di verifica dell’anomalia, anche in caso di errore materiale, pena la violazione della par condicio
Può l’operatore economico correggere un errore materiale nell’indicazione dei costi aziendali per la sicurezza dopo la presentazione dell’offerta?
E fino a che punto la Stazione appaltante può accettare modifiche o “chiarimenti” in sede di verifica dell’anomalia, senza violare il principio di immodificabilità?
A queste domande il TAR Sicilia ha risposto con l’ordinanza del 24 ottobre 2025, n. 347, sospendendo in via cautelare l’aggiudicazione di un appalto per lavori di miglioramento sismico, a causa di una rettifica postuma dei costi di sicurezza ritenuta inammissibile.
Oneri della sicurezza: inammissibile la modifica dei costi
La controversia trae origine dall’impugnazione dell’aggiudicazione di una gara d’appalto da parte dell’impresa seconda classificata, secondo cui l’OE vincitore aveva modificato l’importo dei propri oneri di sicurezza aziendale in sede di giustificazioni, passando da €105.529,66 a €10.552,96.
Secondo la ricorrente, tale variazione violava il principio di immodificabilità dell’offerta economica e le disposizioni degli artt. 108 e 110 del d.lgs. 36/2023, che impongono di indicare separatamente i costi della manodopera e della sicurezza, a pena di esclusione.
L’impresa aggiudicataria si è difesa sostenendo che si trattasse di un mero errore materiale di digitazione, agevolmente riconoscibile dalla stazione appaltante, la quale aveva legittimamente attivato il sub-procedimento di verifica dell’anomalia per consentire chiarimenti.
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