Condono e vincolo: nullo il secondo parere di compatibilità paesaggistica se il primo è ancora efficace

Il TAR Lazio chiarisce che la Soprintendenza non può cambiare valutazione senza motivare e senza revocare formalmente il precedente parere favorevole

di Redazione tecnica - 07/11/2025

Può la Soprintendenza cambiare idea, a distanza di anni, su un parere già espresso in sede di condono edilizio? E cosa accade se un nuovo parere negativo viene emesso senza annullare formalmente quello precedente, magari favorevole?

Il caso deciso dal TAR Lazio con la sentenza del 30 ottobre 2025, n. 19026, offre l’occasione per chiarire un principio tanto semplice quanto essenziale per la certezza dei rapporti tra cittadini e amministrazione: un secondo parere contrastante è nullo se il primo non è stato revocato o annullato in autotutela.

Con questa pronuncia, il giudice amministrativo ribadisce l’importanza della coerenza e della motivazione nell’azione delle Soprintendenze, specie quando i procedimenti riguardano pratiche di condono edilizio per immobili sottoposti a vincolo.

Secondo parere di compatibilità paesaggistica: nullo se il primo è ancora efficace

Il caso trae origine da un procedimento di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985, relativo ad alcune opere consistenti nell’apertura di una porzione del solaio di copertura e nella creazione di un volume aggiuntivo adibito a salotto e studio, realizzate in un immobile sottoposto a vincolo.

Nel corso dell’istruttoria, la Soprintendenza ha rilasciato un parere negativo di compatibilità paesaggistica, in presenza invece di un precedente parere favorevole rilasciato nel 1986, rimasto agli atti e mai formalmente revocato o annullato.

Il nuovo parere non conteneva alcun riferimento a quello precedente, né spiegava le ragioni del mutamento di valutazione.

 

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