Perdita della qualificazione e gestione dei contratti in corso: il chiarimento del MIT

Il MIT (parere n. 3808/2025) chiarisce che la perdita della qualificazione non ferma l’esecuzione dei contratti già affidati: cosa prevedono l’art. 63 del Codice dei contratti e il comunicato ANAC

di Redazione tecnica - 28/11/2025

Cosa accade ai contratti già in esecuzione se una stazione appaltante perde la qualificazione? È necessario trasferire la gestione a un soggetto qualificato oppure la continuità esecutiva resta in capo all’amministrazione che ha affidato il contratto? E, soprattutto, come si intrecciano le previsioni dell’art. 63 del Codice dei contratti con i chiarimenti già resi da ANAC all’avvio del nuovo sistema?

Perdita della qualificazione e gestione dei contratti in corso: il parere del MIT

Ha risposto a questi quesiti il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3808 del 19 novembre 2025, ha confermato alcuni chiarimenti già resi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il comunicato del Presidente 30 giugno 2025.

Entrando nel dettaglio, viene posto al MIT un quesito che nasce da una situazione concreta oltre che ricorrente: una stazione appaltante che non aveva ottenuto la qualificazione per il biennio 2025-2027 chiedeva se, nonostante tale mancato conseguimento, potesse continuare a gestire autonomamente l’esecuzione dei contratti affidati prima del 30 giugno 2025, data di avvio del nuovo sistema.

L’amministrazione chiedeva quindi un chiarimento puntuale: la perdita della qualificazione incide o no sui contratti in esecuzione?

Il MIT ha confermato la ricostruzione della stazione appaltante, richiamando integralmente il citato comunicato del Presidente ANAC, che già si era espresso sul punto in modo inequivoco.

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