Pergotende e VEPA: quando l’edilizia libera smette di essere tale

Il TAR Lazio individua i criteri tecnici per distinguere le vere opere leggere in edilizia libera dagli interventi che determinano ambienti chiusi e richiedono il permesso di costruire

di Redazione tecnica - 11/12/2025

Fino a che punto le vetrate applicate su una pergotenda possono essere considerate un semplice completamento leggero, amovibile, e quindi rientrare nell’edilizia libera? Quando, invece, diventano il segno di un ampliamento vero e proprio, capace di modificare l’assetto dell’immobile e richiedere un permesso di costruire? E quanto pesa, in questa valutazione, la distinzione tra una protezione temporanea e la creazione di un ambiente chiuso, fruibile come una stanza aggiuntiva?

La natura ibrida delle pergotende si presta a interpretazioni divergenti, soprattutto quando intorno alla struttura vengono installate delle chiusure vetrate che promettono di ampliare la fruibilità degli spazi esterni senza ricorrere a titoli autorizzativi complessi.

A questo si aggiunge l’utilizzo delle VePA, tipologia di opere che ha conosciuto una significativa evoluzione verso il regime di edilizia libera. Ciò però non significa che, al pari delle pergotende, esse sfuggano ai criteri di leggerezza, temporaneità, apertura totale, assenza di volume e, soprattutto, assenza di qualsiasi trasformazione stabile dello spazio.

È su questa linea sottile che il TAR Lazio è stato chiamato a pronunciarsi, con la sentenza del 24 ottobre 2025, n. 18615, che aiuta a comprendere dove corre il confine e quali indizi tecnici rendono subito evidente che un intervento configura un nuovo volume edilizio.

Pergotende e VEPA: il TAR sulla qualificazione delle opere

Nel caso esaminato, il proprietario aveva realizzato una struttura esterna dotata di vetrate, sostenendo che si trattasse di una pergotenda accessoriata con chiusure amovibili perfettamente riconducibili alle VEPA.

L’amministrazione, però, aveva rilevato come l’intervento non presentasse nessuna delle caratteristiche richieste dalla normativa sulle vetrate panoramiche: gli elementi verticali erano rigidi, le superfici vetrate non erano realmente apribili o rimovibili, l’insieme appariva stabile e idoneo a creare un nuovo ambiente chiuso.

Il Comune aveva quindi ordinato la demolizione, qualificando l’opera come ristrutturazione edilizia con aumento di volume realizzata in assenza di permesso di costruire.

Una ricostruzione che il TAR ha confermato pienamente, ribadendo che le opere non erano qualificabili né come VEPA, né come pergotenda, ma come un ampliamento edilizio vero e proprio. Da qui la piena operatività dell’art. 33 del Testo Unico Edilizia.

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