PIRT e abusi edilizi: la pianificazione non può sostituire l’accertamento di sanabilità

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8623/2025) sui limiti dei Piani di Intervento di Recupero Territoriale e sull’impossibilità di estendere il condono tramite strumenti urbanistici

di Redazione tecnica - 12/01/2026

Un Piano di Intervento di Recupero Territoriale (PIRT) può essere utilizzato per superare il problema di abusi edilizi non ancora sanati? È sufficiente che le opere ricadano nel periodo temporalmente rilevante ai fini del condono statale per legittimare un piano di recupero? Oppure la pianificazione urbanistica deve, prima di tutto, fare i conti con la sanabilità dell’abuso, secondo la disciplina vigente?

Interrogativi tutt’altro che teorici, che toccano un nodo ricorrente nella pratica urbanistica: il rapporto, spesso forzato, tra strumenti di recupero del territorio e procedimenti di sanatoria edilizia.

PIRT e abusi edilizi: i limiti chiariti dal Consiglio di Stato

Su questo punto interviene in modo netto la sentenza n. 8623 del 5 novembre 2025 del Consiglio di Stato, chiarendo quando il diniego di un PIRT non rappresenta una scelta discrezionale, ma una conseguenza necessaria del quadro normativo.

La vicenda sottoposta al giudice amministrativo nasce dalla richiesta di approvazione di un Piano di Intervento di Recupero Territoriale riferito a un’area interessata da opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio.
Nel corso dell’istruttoria, l’amministrazione comunale aveva tuttavia rilevato un profilo preliminare ritenuto assorbente: l’assenza di un previo accertamento della sanabilità degli abusi edilizi esistenti.

Il diniego si fondava, quindi, non su valutazioni urbanistiche di merito, ma sulla constatazione che la pianificazione proposta poggiasse su un presupposto giuridicamente incerto.
Secondo la tesi della parte privata, invece, il PIRT avrebbe potuto svolgere una funzione di ricomposizione complessiva dell’assetto dell’area, valorizzando il solo dato del rispetto dei limiti temporali del condono edilizio statale e rinviando a una fase successiva la verifica puntuale delle singole difformità.

È proprio su questo snodo che si è innestato il contenzioso: la pianificazione di recupero può prescindere dall’accertamento della sanabilità degli abusi, oppure tale verifica costituisce un presupposto indefettibile del piano stesso?

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