Polizze fideiussorie negli appalti: l’autentica notarile non è più ammessa
Il MIT (parere n. 3910/2025) chiarisce l’obbligo di garanzie nativamente digitali ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti
È ancora legittimo presentare una polizza fideiussoria con autentica notarile, come avveniva spesso nella prassi precedente? Oppure il nuovo Codice dei contratti pubblici ha definitivamente superato questa possibilità, imponendo una sola modalità di emissione e presentazione della garanzia? E fino a che punto le stazioni appaltanti possono continuare a tollerare soluzioni operative ibride, nel tentativo di conciliare digitalizzazione e prassi consolidate?
Polizze fideiussorie negli appalti e autentica notarile: interviene il MIT
Il tema non è marginale. La garanzia a corredo dell’offerta resta uno degli adempimenti più delicati delle procedure di affidamento e, ancora oggi, uno dei terreni più esposti a incertezze applicative, esclusioni e contenzioso. Proprio su questo punto è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3910 dell’11 dicembre 2025, offrendo un chiarimento che incide direttamente sulle modalità di partecipazione alle gare.
Il quesito sottoposto al MIT prendeva le mosse da una situazione molto concreta, ben nota a chi opera quotidianamente nel settore degli appalti.
Nella prassi delle procedure di gara continuano infatti a circolare polizze fideiussorie presentate in forme diverse: documenti informatici sottoscritti con firma digitale, scansioni di polizze cartacee, copie informatiche accompagnate da autentica notarile o da attestazioni di conformità rese da pubblici ufficiali. Una varietà di soluzioni che, soprattutto nella fase di transizione verso il nuovo Codice, è stata spesso tollerata per evitare irrigidimenti eccessivi e garantire continuità operativa.
Muovendo da questo scenario, la stazione appaltante si interrogava se, alla luce del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti) e del Codice dell’amministrazione digitale, fosse ancora possibile non irrigidire le modalità di presentazione della garanzia, lasciando agli operatori economici una possibilità di scelta tra più opzioni ritenute tecnicamente equivalenti.
In particolare, si ipotizzava di ammettere, in alternativa, la polizza nativamente digitale, la copia informatica di una polizza cartacea con autentica notarile e il duplicato informatico di un documento informatico formato secondo le regole tecniche vigenti. La domanda, in sostanza, era se questa impostazione “aperta” fosse ancora compatibile con il nuovo Codice.
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