Prima casa per iscritti AIRE: il Fisco sulle attività rilevanti per accedere alle agevolazioni

Con la risposta n. 312/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il percorso scolastico e universitario può rilevare ai fini della Nota II-bis per i contribuenti trasferiti all’estero per lavoro

di Redazione tecnica - 17/12/2025

Può un cittadino iscritto all’AIRE acquistare un’abitazione in Italia beneficiando dell’agevolazione “prima casa” anche se l’immobile non si trova né nel Comune di nascita né in quello dell’ultima residenza anagrafica prima del trasferimento all’estero?

Il legame con un territorio può semplicemente fondarsi su un percorso di studi svolto in Italia, oppure resta confinato a criteri meramente anagrafici? E, soprattutto, dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 69/2023, quale peso assume oggi il concetto di "attività svolta",  ai fini della Nota II-bis del Testo unico dell’imposta di registro?

A queste domande ha fornito risposta l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 15 dicembre 2025 n. 312, chiarendo se e in che misura l'avere frequentato l'università in un determinato Comune possa rappresentare un requisito di accesso alle agevolazioni "Prima Casa".

Agevolazioni prima casa e requisiti di accesso: nuovo intervento del Fisco

Il caso riguardava un contribuente iscritto all’AIRE da diversi anni, trasferitosi all’estero per motivi di lavoro. L’interessato intendeva acquistare un’abitazione in Italia, ma non nel Comune di nascita né in quello dell’ultima residenza anagrafica prima dell’espatrio.

L’immobile, invece, era situato nel Comune in cui il contribuente aveva svolto l’intero percorso scolastico e universitario.

Da qui il dubbio se il percorso di studi possa essere considerato come attività qualificante per accedere all’agevolazione “prima casa”, alla luce della disciplina vigente.

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