Principio del risultato: ANAC sui limiti negli affidamenti a soggetti non qualificati
Per l'Autorità le semplificazioni del d.lgs. n. 38/2021 sugli impianti sportivi operano solo in presenza dei requisiti soggettivi: il principio del risultato non può legittimare affidamenti in contrasto con la disciplina di settore
Il principio del risultato è entrato nel lessico operativo degli affidamenti pubblici come criterio guida dell’azione amministrativa, chiamato a orientare le scelte verso l’effettivo conseguimento dell’interesse pubblico, riducendo formalismi inutili e rigidità procedurali.
Nel Codice dei contratti pubblici, questo principio, sancito all’art. 1 del d.Lgs. n. 36/2023, non è comunque mai pensato come autonomo o autosufficiente, ma come elemento da leggere in costante equilibrio con il principio di legalità e con le regole che disciplinano i singoli settori.
Proprio questo equilibrio diventa delicato quando l’amministrazione opera all’interno di discipline speciali, procedure semplificate e regimi derogatori solo a fronte di presupposti soggettivi ben definiti. In questi casi, il rischio è quello di utilizzare il principio di risultato come chiave interpretativa “espansiva”, idonea a compensare carenze o forzature sul piano dei requisiti normativi.
Fino a che punto, allora, il principio del risultato può legittimare scelte che si collocano fuori dal perimetro tracciato dalla disciplina di settore? E quale spazio resta al principio di legalità quando l’obiettivo dell’amministrazione è quello di rendere comunque operativo un intervento ritenuto di interesse pubblico?
A queste domande ha risposto l’ANAC con l’Atto a firma del Presidente del 26 novembre 2025, relativo all’affidamento in concessione della progettazione, riqualificazione, manutenzione e gestione di un impianto sportivo ai sensi del d.lgs. n. 38/2021.
Affidamenti per impianti sportivi: il principio del risultato non può scavalcare la qualificazione soggettiva
L’istruttoria dell’Autorità ha preso le mosse da una procedura avviata da un’amministrazione comunale per l’affidamento in concessione di un impianto sportivo, comprendente interventi di riqualificazione e la successiva gestione pluriennale della struttura.
La proposta iniziale, presentata ai sensi del d.lgs. n. 38/2021, era stata oggetto di successive rielaborazioni, sino a condurre all’individuazione di una società di scopo quale soggetto affidatario della concessione.
L’amministrazione aveva ritenuto applicabili, nel percorso seguito, sia l’art. 4, comma 12, sia l’art. 5 del decreto, valorizzando la finalità pubblica dell’intervento e la coerenza complessiva dell’operazione.
Nelle proprie controdeduzioni, il Comune aveva inoltre richiamato il principio di risultato, sostenendo che eventuali criticità formali non avrebbero inciso sulla legittimità sostanziale dell’affidamento, anche in considerazione del fatto che la società di scopo sarebbe comunque subentrata nella gestione dell’impianto.
Su questi presupposti si è innestato il vaglio dell’Autorità.
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