Principio di rotazione negli affidamenti diretti: l’applicazione non va motivata
La sentenza n. 489/2025 del TAR Emilia Romagna: è l’eventuale deroga al principio di rotazione a richiedere una motivazione rafforzata, non la scelta di un nuovo operatore
Quando un’amministrazione decide di cambiare operatore in un affidamento diretto sotto soglia, deve motivare in modo specifico la scelta? E il principio di rotazione opera anche quando il precedente gestore aveva ottenuto l’incarico tramite una procedura comparativa? Infine: in quali casi la stazione appaltante deve invece motivare espressamente la decisione?
Non ha alcun dubbioin proposito il TAR Emilia Romagna che, con la sentenza del 9 maggio 2025, n. 489, ha ribadito che l’applicazione del principio di rotazione - e quindi la decisione di non invitare il gestore uscente - non richiede alcuna motivazione ulteriore, nemmeno quando il precedente affidamento era avvenuto tramite comparazione di offerte.
Principio di rotazione e affidamento diretto: la SAnon deve motivare la scelta del nuovo operatore
La controversia trae origine dall’affidamento diretto per l’organizzazione di due manifestazioni. Il servizio era stato svolto nel biennio precedente da un operatore economico selezionato tramite procedura comparativa, ma la pandemia ne aveva consentito solo l’esecuzione parziale.
Alla scadenza, l’amministrazione ha deciso di procedere con affidamento diretto tramite trattativa MEPA in favore di un operatore diverso, anch’esso già accreditato e partecipante alla gara precedente.
La società uscente ha impugnato gli atti sostenendo:
- la mancata sospensione e proroga del precedente contratto;
- una presunta commistione tra affidamento diretto e procedura negoziata;
- la violazione del principio di rotazione;
- la carenza di motivazione nella scelta del nuovo operatore.
Tesi che non hanno convinto il TAR, che ha richiamato le previsioni del Codice Appalti per motivare la propria decisione.
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