Procedura negoziata senza bando: quando si può utilizzare?

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture esclude il ricorso all’art. 76, comma 2, lett. b), punto 2), del Codice Appalti, in assenza di un’istruttoria approfondita e rigorosamente motivata

di Redazione tecnica - 08/04/2025

Può una stazione appaltante affidare direttamente un servizio, superando la soglia comunitaria, a un solo operatore economico, sostenendo che non vi sia concorrenza per ragioni tecniche? E può farlo con una procedura negoziata senza bando, invocando l’art. 76 del nuovo Codice dei contratti pubblici?

Procedura negoziata senza bando: interviene il MIT

A chiarire le condizioni necessarie per l’applicazione di questa procedura derogatoria interviene il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3366 del 3 aprile 2025 che analizza un caso specifico ma di evidente portata generale.

Il quesito è stato posto da un’amministrazione che, a fronte dell’indisponibilità temporanea di una struttura pubblica destinata all’alloggio del proprio personale in trasferta, intende utilizzare una struttura privata adiacente, ritenuta l’unica in grado di garantire continuità operativa e compatibilità logistica con i servizi di vitto forniti da un’organizzazione statale.

La domanda posta al MIT è:

qualora la base stimata dell'appalto per il servizio in parola, superi la soglia comunitaria per le amministrazioni centrali, attualmente pari ad € 143.000 + IVA, sarebbe possibile avvalersi dell'art. 76, c. 2, lett. b), punto 2) del Codice ossia effettuare una procedura negoziata senza bando, con un unico operatore poiché la concorrenza è assente per motivi tecnici?

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