Progettazione BIM e adeguamento di progetti preesistenti: interviene il MIT
Il Supporto Giuridico del MIT fornisce un importante parere in merito all’obbligo di BIM previsto dall’art. 43 del D.Lgs. n. 36/2023 e recentemente modificato dal D.Lgs. n. 209/2024
Cosa accade quando, a seguito della risoluzione di un contratto, un’amministrazione deve completare un’opera iniziata con le regole del “vecchio” Codice dei contratti pubblici? È obbligatorio adeguare il progetto alle nuove disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023? E, soprattutto, si deve applicare l’art. 43 in materia di BIM?
Progettazione BIM e adeguamento di progetti preesistenti
A chiarirlo è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3353 del 3 aprile 2025, che affronta il caso (frequente) di riavvio di procedure interrotte a seguito della risoluzione del contratto d’appalto.
Il quesito è stato formulato da un’amministrazione intenzionata ad appaltare il completamento di un’opera pubblica rimasta incompiuta, a causa della risoluzione contrattuale avvenuta nel quadro del D.Lgs. n. 50/2016.
Nel dettaglio, viene chiesto:
“Al fine di appaltare il completamento di un'opera rimasta incompiuta a causa della risoluzione di un precedente contratto (stipulato in esito ad una procedura bandita in vigenza del D.lgs. n. 50/2016) tenuto conto che il valore dei lavori da realizzare per il completamento dell'opera è superiore a 2 milioni di euro, dovendo adeguare il progetto originario al D.l.gs. n. 36/2023 per porlo a base di gara per l'affidamento di un appalto integrato, si deve prevedere la progettazione con modalità BIM ai sensi dell'art. 43 del Codice?”.
Documenti Allegati
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 aprile 2025, n. 3353IL NOTIZIOMETRO