Progettista indicato e appalto integrato: perché non possono sostituire i requisiti nei global service
Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti alla qualificazione progettuale negli appalti complessi: il progettista esterno non è sufficiente e l’appalto integrato non si applica.
Cosa accade quando un operatore economico prova a partecipare a un appalto di global service qualificandosi tramite un progettista esterno?
È possibile richiamare, in questi casi, la disciplina dell’appalto integrato e affermare che la semplice “indicazione” del progettista sia sufficiente a coprire i requisiti richiesti?
E quali garanzie deve pretendere la stazione appaltante quando la progettazione non è un’attività accessoria ma parte integrante del servizio da affidare?
Sono le questioni al centro della sentenza del Consiglio di Stato del 30 settembre 2025, n. 7613, che offre una ricostruzione molto chiara del rapporto tra global service, qualificazione per la progettazione e strumenti di partecipazione alle gare pubbliche.
Global service e appalto integrato: il Consiglio di Stato ribadisce le differenze
La controversia nasce da una procedura ristretta indetta per affidare un global service di gestione e manutenzione di una rete stradale. La documentazione di gara individuava tre insiemi autonomi di requisiti tecnici: quelli per i servizi di gestione, quelli per i lavori e quelli per la progettazione.
Un operatore economico aveva deciso di partecipare in raggruppamento, ma senza possedere internamente i requisiti progettuali; per sopperire a tale carenza, aveva indicato un progettista esterno come soggetto incaricato di coprire quelle capacità specialistiche, facendo riferimento alla disciplina dell’appalto integrato come parametro utile anche ai contratti misti.
La stazione appaltante aveva tuttavia ritenuto che questa modalità non fosse ammissibile: per un global service, data la natura integrata delle prestazioni, i requisiti progettuali devono essere posseduti direttamente dal concorrente oppure acquisiti attraverso strumenti che vincolino il soggetto ausiliario, come l’avvalimento o il raggruppamento formale.
L’operatore era stato quindi escluso. Dopo il rigetto in primo grado dell'impugnazione, aveva proposto appello dinanzi al giudice d'appello.
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