Project financing e Correttivo Codice: il TAR sul ruolo decisivo del PEF asseverato

La sentenza n. 2970/2025 chiarisce che la proposta di project financing è completa solo se corredata del PEF asseverato: senza di esso, si applica la nuova disciplina del d.lgs. 36/2023 come modificato dal correttivo

di Redazione tecnica - 07/11/2025

Quando una proposta di project financing può dirsi davvero completa e idonea ad avviare la procedura? Qual è il momento in cui un procedimento si considera “in corso” ai fini del regime transitorio tra il d.Lgs. n. 36/2023 e il correttivo (d.Lgs. n. 209/2024)? E cosa accade se la stazione appaltante dichiara il pubblico interesse prima che sia depositato il piano economico-finanziario asseverato?

Sulla corretta applicazione delle norme del Codice Appalti 2023 dopo l'entrata in vigore del Correttivo, interviene il TAR Sicilia con la sentenza del 24 ottobre 2025, n. 2970, spiegando che senza PEF asseverato, la proposta non è completa e il procedimento non può considerarsi “in corso”.

Project financing: il TAR interviene sui "procedimenti in corso" dopo il Correttivo

La controversia nasce nell’ambito di una procedura di finanza di progetto per la realizzazione e gestione di un’opera pubblica. Un operatore economico aveva presentato una proposta di partenariato, inizialmente formulata nel 2022 sulla base dell’art. 183 del d.lgs. n. 50/2016.

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti (d.Lgs. n. 36/2023), la proposta era stata aggiornata e ripresentata nel 2023. L’amministrazione, dopo una fase istruttoria piuttosto articolata, aveva dichiarato la fattibilità e il pubblico interesse dell’intervento, approvando il progetto di fattibilità tecnico-economica e predisponendosi ad avviare la successiva fase di gara.

Il nodo centrale riguardava però la tempistica del piano economico-finanziario (PEF) asseverato, che era stato depositato solo nel gennaio 2025, cioè dopo l’entrata in vigore del Correttivo (31 dicembre 2024).

Proprio tale aspetto si è rivelato decisivo, poiché il correttivo ha modificato in modo sostanziale l’art. 193 del Codice, imponendo che la proposta sia completa fin dal momento della sua presentazione e che l’amministrazione, prima di dichiararne il pubblico interesse, debba:

  • pubblicarla nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
  • garantire un termine minimo di sessanta giorni per la presentazione di eventuali proposte alternative;
  • procedere alla dichiarazione di pubblico interesse solo all’esito di questa finestra temporale.

Secondo l’operatore concorrente - che aveva manifestato l’intenzione di proporre un progetto alternativo - la procedura non poteva considerarsi “in corso” al 31 dicembre 2024, poiché la proposta non era ancora completa del piano asseverato.

La stazione appaltante, invece, riteneva che il procedimento fosse già avviato e che, pertanto, la nuova disciplina non trovasse applicazione.

Da qui il ricorso contro l’atto di dichiarazione di pubblico interesse e gli atti presupposti, con la richiesta di annullamento per violazione dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023 e dei principi di pubblicità, trasparenza e concorrenza.

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