Requisiti di capacità tecnica: i limiti al soccorso istruttorio

Il Consiglio di Stato interviene sulla possibile integrazione documentale dei requisiti di capacità tecnica in sede di valutazione delle offerte

di Redazione tecnica - 24/04/2025

Cosa succede se un operatore economico non documenta correttamente il requisito tecnico richiesto dalla legge di gara? Può la stazione appaltante attivare il soccorso istruttorio per colmare la carenza? E cosa accade al contratto se il vizio è accertato dopo l’aggiudicazione?

Domande tutt’altro che teoriche, soprattutto per stazioni appaltanti e operatori economici alle prese con gare in cui i requisiti di capacità tecnico-professionale sono stringenti e spesso interpretati in modo differente.

Su questi temi, il Consiglio di Stato, con la sentenza del 3 aprile 2025, n. 2894 si è espresso in maniera netta, chiarendo i limiti operativi del soccorso istruttorio sui requisiti di capacità tecnica richiesti per la partecipazione a una gara, specie in presenza di violazioni evidenti della lex specialis.

Requisiti di capacità tecnica: si può applicare il soccorso istruttorio?

La controversia riguarda una procedura di affidamento di un servizio, la cui aggiudicazione è stata impugnata e annullata dal TAR, che ha riconosciuto l’illegittimo esercizio del potere tecnico-discrezionale della commissione giudicatrice in sede di attribuzione dei punteggi, nonché violazioni dell’art. 30 e 58 del D.lgs. n. 50/2016, e dei principi di concorrenza e trasparenza.

Il giudice ha quindi dichiarato l’inefficacia del contratto e disposto il subentro dell’OE ricorrente. La decisione è stata impugnata in appello, ma Palazzo Spada ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.

Secondo quanto accertato dai giudici, il disciplinare di gara prevedeva espressamente che ciascun partecipante dovesse dimostrare di aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando, almeno un servizio analogo a quello oggetto di affidamento, per un importo pari o superiore all’importo a base d’asta.

L’aggiudicataria aveva invece distribuito tale importo su un arco temporale più ampio (sette anni), non rispettando il vincolo triennale e non dimostrando un singolo servizio dell’importo richiesto.

Di conseguenza, ha chiarito il Consiglio, il requisito tecnico-professionale risultava oggettivamente mancante, e non poteva essere sanato con un’integrazione documentale successiva.

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