Gravi difetti nell’opera: riconosciuta la responsabilità solidale del DL
L’ordinanza n. 27995/2025 della Cassazione ribadisce la responsabilità extracontrattuale solidale del direttore dei lavori con l’appaltatore ai sensi dell’art. 1669 c.c.
L’applicazione dell’art. 1669 del codice civile sui gravi difetti di esecuzione dell’opera è spesso tema di contenzioso, soprattutto quando si tratta di individuare il perimetro della responsabilità del direttore dei lavori rispetto a quella dell’appaltatore.
In questo senso, la recente ordinanza della Corte di Cassazione del 21 ottobre 2025, n. 27995, offre un chiarimento rilevante: la responsabilità extracontrattuale del direttore dei lavori è solidale con quella dell’impresa esecutrice anche quando i gravi difetti derivano da carenze esecutive, se riconducibili a mancanza di vigilanza e controllo.
Danni da infiltrazioni per cattiva esecuzione lavori: responsabile anche il DL
La questione attiene il ricorso presentato dai proprietari di un immobile, che avevano convenuto in giudizio gli eredi del costruttore e il direttore dei lavori per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di infiltrazioni, muffe diffuse e carenze di impermeabilizzazione.
Le indagini tecniche avevano accertato la presenza di errori nell’impermeabilizzazione del solaio, pendenze errate, assenza di drenaggio nel muro controterra e difetti di coibentazione termica. Difetti tali da compromettere la salubrità e l’abitabilità dell’immobile.
Il Tribunale aveva attribuito la responsabilità esclusiva all’impresa, escludendo quella del direttore dei lavori in quanto i vizi riguardavano lavorazioni “elementari” sotto la vigilanza del direttore di cantiere.
Una decisione confermata anche in appello, ritenendo non provata l’omissione o negligenza del professionista. Di avviso completamente opposto gli ermellini, che hanno invece ribaltato il giudizio.
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