Gravi difetti nell’opera: riconosciuta la responsabilità solidale del DL

L’ordinanza n. 27995/2025 della Cassazione ribadisce la responsabilità extracontrattuale solidale del direttore dei lavori con l’appaltatore ai sensi dell’art. 1669 c.c.

di Redazione tecnica - 05/11/2025

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L’applicazione dell’art. 1669 del codice civile sui gravi difetti di esecuzione dell’opera è spesso tema di contenzioso, soprattutto quando si tratta di individuare il perimetro della responsabilità del direttore dei lavori rispetto a quella dell’appaltatore.

In questo senso, la recente ordinanza della Corte di Cassazione del 21 ottobre 2025, n. 27995, offre un chiarimento rilevante: la responsabilità extracontrattuale del direttore dei lavori è solidale con quella dell’impresa esecutrice anche quando i gravi difetti derivano da carenze esecutive, se riconducibili a mancanza di vigilanza e controllo.

Danni da infiltrazioni per cattiva esecuzione lavori: responsabile anche il DL

La questione attiene il ricorso presentato dai proprietari di un immobile, che avevano convenuto in giudizio gli eredi del costruttore e il direttore dei lavori per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di infiltrazioni, muffe diffuse e carenze di impermeabilizzazione.

Le indagini tecniche avevano accertato la presenza di errori nell’impermeabilizzazione del solaio, pendenze errate, assenza di drenaggio nel muro controterra e difetti di coibentazione termica. Difetti tali da compromettere la salubrità e l’abitabilità dell’immobile.

Il Tribunale aveva attribuito la responsabilità esclusiva all’impresa, escludendo quella del direttore dei lavori in quanto i vizi riguardavano lavorazioni “elementari” sotto la vigilanza del direttore di cantiere.

Una decisione confermata anche in appello, ritenendo non provata l’omissione o negligenza del professionista. Di avviso completamente opposto gli ermellini, che hanno invece ribaltato il giudizio.

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