Rimborsi chilometrici ai professionisti: senza prova analitica diventano reddito
La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 270/2025 chiarisce che, dopo il d.lgs. n. 192/2024, i rimborsi non documentati in modo puntuale devono essere tassati come compensi
Può un rimborso chilometrico, calcolato con precisione e concordato con il cliente, restare escluso dal reddito se non è accompagnato da giustificativi?
A rispondere negativamente è l'Agenzia delle Entrate con la risposta del 23 ottobre 2025, n. 270, con la quale il Fisco precisa che solo i rimborsi spese analitici e debitamente documentati possono godere dell’esclusione prevista dall’art. 54, comma 2, lett. b) del TUIR.
In caso contrario, anche un rimborso chilometrico “trasparente”, fondato su chilometri percorsi e tariffa concordata, diventa reddito imponibile e va assoggettato a ritenuta d’acconto.
Rimborsi chilometrici agli autonomi: come escluderli dal reddito?
La questione è stata sollevata da un libero professionista aveva emesso una fattura nei confronti di una società cliente comprendente:
- il compenso per la prestazione di consulenza;
- un rimborso spese chilometrico, calcolato sulla base dei chilometri percorsi e di una tariffa pattuita, assoggettato a IVA.
Il rimborso, concordato preventivamente, era accompagnato da un prospetto riepilogativo con i tragitti e i chilometri percorsi, verificabili tramite Google Maps e Telepass.
Il contribuente chiedeva se tale documentazione fosse sufficiente per evitare la ritenuta d’acconto prevista per i redditi di lavoro autonomo.
Nel rispondere, il Fisco ha richiamato le norme di riferimento, contenute nel TUIR, recentemente modificato e integrato dal d.Lgs. n. 192/2024.
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