Principio di rotazione: chiarimenti dal TAR sulle procedure negoziate
La sentenza TAR Sicilia n. 1926/2025 spiega perché, in presenza di elenchi telematici realmente aperti, l’invito al gestore uscente non viola la rotazione prevista dall’art. 49 del Codice Appalti
Il principio di rotazione, nella sua formulazione contenuta nell’art. 49 del d.lgs. 36/2023, è stato pensato per prevenire la formazione di rendite di posizione negli affidamenti sotto soglia.
È uno strumento che nasce in un territorio particolare, quello delle procedure dove l’amministrazione ha un potere selettivo sugli operatori da invitare. Proprio perché questo potere può essere esercitato in modo poco trasparente, la rotazione impone di non riequilibrare troppo in favore di chi ha già gestito il servizio.
Ma cosa succede se l’amministrazione decide di invitare tutti gli operatori economici qualificati, senza alcuna selezione preventiva? È comunque necessario escludere il gestore uscente oppure il meccanismo della concorrenza risulta già sufficientemente garantito?
Si tratta di dubbi operativi frequenti nei rapporti tra stazioni appaltanti e operatori e che trovano, una risposta chiara e utile anche per la pratica professionale nella sentenza del TAR Sicilia del 18 giugno 2025, n. 1926.
Principio di rotazione e procedure negoziate aperte: il TAR chiarisce quando non si applica
La pronuncia mette al centro la deroga prevista dal comma 5 dell’art. 49, che esclude la rotazione quando l’indagine di mercato, o comunque il sistema utilizzato per individuare gli invitati, non pone limiti al numero degli operatori da coinvolgere, operando come un’apertura generalizzata al mercato.
Il caso nasce dall’affidamento di un servizio con procedura ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), e per la quale la stazione appaltante aveva utilizzato il proprio albo telematico dei fornitori, un elenco aperto istituito nel 2019 tramite un avviso pubblico rivolto indistintamente a tutti gli operatori interessati. A distanza di anni, gli iscritti erano 32, tutti invitati alla procedura.
Tra questi figurava anche il gestore uscente, poi risultato aggiudicatario. L’impresa seconda classificata ha contestato l’invito sostenendo che, essendo il servizio il medesimo del precedente affidamento, la rotazione dovesse impedire la partecipazione dell’uscente.
Una tesi che il TAR non ha condiviso: la procedura utilizzata dalla SA, pur formalmente qualificata come “negoziata”, presentava tratti tali da renderla sostanzialmente aperta, poiché fondata su un sistema di abilitazione senza limiti numerici né selezioni discrezionali. In questo contesto, la ratio stessa della rotazione non si manifesta e il gestore uscente può essere invitato senza necessità di motivazioni particolari.
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