RTI e requisiti nei servizi e forniture: i chiarimenti del Consiglio di Stato

Negli appalti di servizi e forniture non vige una regola generale di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione: l’art. 68, comma 11, del d.lgs. 36/2023 ha natura suppletiva e derogabile dalla lex specialis

di Redazione tecnica - 07/01/2026

Negli appalti di servizi e forniture, il nuovo Codice dei contratti ha davvero cambiato le regole del gioco sui raggruppamenti temporanei di imprese? L’indicazione delle quote di esecuzione serve solo a definire l’organizzazione interna del RTI o diventa anche il parametro per verificare il possesso dei requisiti di capacità tecnica dei singoli operatori?

E soprattutto: l’art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 ha esteso anche a servizi e forniture quella rigida corrispondenza tra requisiti e quote che, storicamente, caratterizzava solo gli appalti di lavori?

Sono quesiti che incidono direttamente sulla struttura delle offerte, sulle scelte di aggregazione tra operatori economici e, non da ultimo, sulle strategie difensive nei contenziosi post-aggiudicazione.

RTI e requisiti nei servizi e forniture: il Consiglio di Stato sulle quote di partecipazione 

Queste questioni emergono in modo chiaro nel caso affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 5 gennaio 2026, n. 57, che prende le mosse da una procedura di gara per la stipula di un accordo quadro pluriennale avente ad oggetto una fornitura, suddivisa in più lotti e aggiudicata con il criterio del minor prezzo.

Il caso riguarda l’impugnazione, da parte della seconda classificata, dell’aggiudicazione di uno dei lotti a un RTI orizzontale.

Queste le tesi sostenute dalla ricorrente:

  • la mandataria del RTI non avrebbe posseduto, in misura proporzionale alla propria quota di esecuzione, il requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dalla lex specialis;
  • le mandanti non avrebbero indicato correttamente le rispettive quote di esecuzione, rendendo impossibile alla stazione appaltante verificare il possesso dei requisiti in capo ai singoli operatori;
  • il nuovo art. 68 del Codice dei contratti avrebbe introdotto una regola generale di corrispondenza tra qualificazione e quota di prestazione, applicabile anche agli appalti di forniture.

Argomentazioni che il TAR non aveva condiviso, ritenendo legittima l’impostazione della gara e conforme al disciplinare il possesso cumulativo dei requisiti in capo al RTI.

Da qui l’appello, che ha offerto al Consiglio di Stato l’occasione per affrontare in modo diretto un passaggio particolarmente significativo del nuovo Codice dei contratti pubblici.

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