Sanatoria edilizia e Salva Casa: il TAR sugli effetti del silenzio-assenso
Il TAR Toscana (sentenza n. 973/2025) scioglie i dubbi sul silenzio-assenso nelle sanatorie ex art. 36-bis TUE, chiarendo quando il titolo si forma e quali margini restano all’amministrazione dopo la scadenza dei termini.
Che cosa accade quando un Comune lascia trascorrere i 45 giorni previsti dal nuovo art. 36-bis del Testo Unico Edilizia senza adottare alcuna decisione sulla domanda di sanatoria? Il silenzio equivale davvero a un titolo abilitativo, anche quando l’intervento presenta delle non conformità? E, soprattutto, quali margini restano all’amministrazione per intervenire dopo la scadenza del termine?
Sanatoria edilizia, silenzio-assenso e Salva Casa: la sentenza del TAR Toscana
Dalla conversione in Legge n. 105/2024 del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) – che ha copiosamente modificato il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) – sono ormai trascorsi 487 giorni. Un tempo che avrebbe dovuto essere sufficiente per colmare quei comprensibili e naturali vuoti che ogni novità normativa si porta in dote.
Eppure, nel caso delle modifiche arrivate dal Salva Casa, sono ancora tanti gli interrogativi che non sono riusciti a trovare una risposta univoca né dai numerosi confronti tra i tecnici che questa norma devono farla “atterrare” nel mondo reale, né dalla giurisprudenza amministrativa che, pur con la consueta e dovuta dovizia, ha fornito indirizzi in alcuni casi contrastanti.
Sulle domande in premessa, invece, la risposta dovrebbe ormai essere univoca e l’ha ribadita il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana che, con la sentenza n. 973 del 3 giugno 2025 (per la quale ringrazio il collega ing. Pietro Maio per la segnalazione), è intervenuto proprio su questo terreno, chiarendo un punto che il nuovo assetto normativo del Salva Casa ha reso decisivo.
Il caso affrontato dai giudici riguarda un’istanza di sanatoria semplificata presentata ai sensi del nuovo art. 36-bis per regolarizzare alcune difformità edilizie. Il Comune non aveva risposto entro i 45 giorni previsti dal comma 6 del citato art. 36-bis e, spirato il termine, aveva poi adottato un provvedimento negativo ritenendo l’intervento non conforme. Il richiedente aveva quindi contestato l’atto, sostenendo che il titolo si fosse ormai formato per silentium e che qualsiasi decisione tardiva fosse priva di efficacia.
Per comprendere la decisione del TAR, come sempre, è utile riepilogare il quadro normativo di riferimento.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Toscana 3 giugno 2025, n. 973IL NOTIZIOMETRO