Manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia? Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti della SCIA

Palazzo Spada: la ricostruzione anche parziale di manufatti crollati configura una ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire

di Redazione tecnica - 24/10/2025

Può una SCIA essere sufficiente per interventi di recupero su un manufatto in stato di degrado avanzato, anche quando la copertura è assente da anni? E fino a che punto le opere di ricostruzione parziale, di bonifica dall’amianto o di consolidamento strutturale possono ancora essere considerate “manutenzione straordinaria”?

Sono quesiti centrali nella pratica edilizia, dove la distinzione tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia assume conseguenze decisive sul piano procedurale e sanzionatorio.

SCIA inefficace per lavori su edificio degradato: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti della manutenzione straordinaria

La sentenza del Consiglio di Stato del 17 ottobre 2025, n. 8068 offre un interessante chiarimento in questo senso, ribadendo che la qualificazione dell’intervento non può basarsi sul singolo dettaglio tecnico, ma sull’insieme sistematico delle opere e sui loro effetti complessivi sull’organismo edilizio.

Nel caso in esame, un privato aveva presentato una SCIA per eseguire lavori di adeguamento igienico-sanitario e sismico su un complesso edilizio industriale, risalente agli anni Sessanta, in parte crollato e privo di copertura.

Il Comune aveva dichiarato inefficace la SCIA, ritenendo che:

  • lo stato di fatto fosse quello di rudere, con ricostruzione di intere parti e assenza di documentazione sullo stato legittimo al 1967;
  • la modifica dei prospetti e l’inserimento di nuovi elementi (infissi, lucernari, cappotto termico) configurassero un intervento soggetto a permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001;
  • l’intervento eccedesse i limiti posti dal Genio Civile, che aveva autorizzato solo opere di manutenzione straordinaria prive di incremento del rischio idraulico.

Il TAR aveva confermato la valutazione del Comune e il Consiglio di Stato, in appello, ha respinto il ricorso. Analizziamo le motivazioni della decisione di Palazzo Spada.

 

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