Servizi tecnici, verifica progettazione e qualificazione lavori: ANAC rileva gravi criticità

Intervento dell'Autorità su un affidamento di lavori caratterizzato da numerose violazioni del Codice dei Contratti Pubblici e delle norme su progettazione e compensi

di Redazione tecnica - 08/05/2025

Affidamento improprio della progettazione, mancata valutazione dell’importo reale delle prestazioni tecniche, offerta migliorativa irregolare, errore nella qualificazione delle categorie di opere. Sono gravi e numerose le criticità riscontrate da ANAC sull’operato di una SA nell’ambito di un appalto di lavori di consolidamento e messa in sicurezza di un tratto stradale, con realizzazione di una galleria artificiale per un importo superiore a 2,5 milioni di euro.

Servizi tecnici, verifica progettazione e affidamento lavori: interviene ANAC

Come si evince dalla Delibera ANAC del 3 marzo 2025, n. 91, ogni fase del processo tecnico-amministrativo dell’affidamento è stata caratterizzata da numerose e articolate criticità, con gravi violazioni del Codice dei Contratti, delle previsioni del Decreto Parametri e delle norme sulle competenze professionali dei tecnici nell'ambito della progettazione.

Servizi di progettazione: soggetti autorizzati

Pure in presenza di ingegneri nell’ATP di progettazione, la relazione strutturale e geotecnica dell’intervento è stata assegnata a un architetto. Si tratta di una violazione delle disposizioni del R.D. n. 2537/1925 e del d.P.R. n. 328/2001, che riservano la progettazione di gallerie artificiali e opere geotecniche esclusivamente agli ingegneri civili.

In particolare, in base all’art.54, commi 2 e 3, del R.D. n.2537/1925, infatti, “le competenze dell’architetto sono espressamente escluse per quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche”. In sostanza, tutte le progettazioni tecniche che non attengono all’edilizia civile rientrano nell’ambito delle competenze dei soli ingegneri, mentre la progettazione attinente all’edilizia civile può essere svolta sia dagli architetti, che dagli ingegneri.

Queste disposizioni sono state espressamente mantenute in vigore dagli articoli 1, 16 e 46 del DPR 5 giugno 2001 n. 328 - che disciplina i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio di talune professioni, nonché dei relativi ordinamenti - ai sensi del quale la progettazione di opere viarie sono poste esclusivamente a cura dell’ingegnere civile.

Non solo: nonostante l’intervento insistesse in area soggetta a dissesto idrogeologico, la validazione del progetto esecutivo è avvenuta senza il parere formale dell’Autorità di Bacino, in violazione dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016 e della Delibera ANAC n. 27/2019, secondo cui “…la validazione è l’atto formale con il quale si dà atto, recepiti i positivi esiti della verifica progettuale e condotte le consequenziali valutazioni, dell’effettiva eseguibilità del progetto; dunque mentre la verifica può, ed anzi, deve adeguatamente dare atto dell’eventuale assenza di documentazione attinente e di rilievo istruttorio, la validazione non può essere emessa nelle more dell’acquisizione di un documento definitivo probante ai fini della realizzabilità stessa delle opere…

Le scelte progettuali effettuate, sebbene rientrino nella responsabilità tecnica del progettista devono essere sottoposte ai pareri degli Enti a vario titolo interessati alla realizzazione dell’opera.

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