Sicurezza cantieri: tutte le novità su patente a crediti, badge digitali e nuovi obblighi DPI

Analisi tecnica delle misure introdotte dal D.L. n. 159/2025: tracciabilità, sistemi anticaduta, obblighi per i DPI e il rischio di una deriva burocratico-sanzionatoria

di Francesco Quartana - 21/11/2025

Il Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 ed entrato in vigore lo stesso giorno, introduce novità significative e modifiche importanti al Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Tra le principali misure (artt. 14, 15, 17), in sintesi, figurano:

  • il rafforzamento della patente a crediti;
  • l’adozione di badge digitali per i cantieri;
  • l’aggiornamento dei sistemi di protezione contro le cadute dall’alto;
  • la digitalizzazione del fascicolo formativo dei lavoratori.

Un punto centrale e ampiamente dibattuto resta la tensione tra l'implementazione di questi nuovi strumenti e la loro reale capacità di incidere sulla riduzione degli infortuni, specialmente quelli mortali. Analizziamo, con la pragmaticità che il caso richiede, gli obiettivi dichiarati della norma e la critica sulla loro potenziale deriva sanzionatoria.

Obiettivi dichiarati vs. Rischio burocratico

Le misure previste dal DL 159/2025 sono primariamente strumenti di tracciabilità, verifica e selezione all'ingresso.

  • Patente a crediti: L'obiettivo è premiare le imprese virtuose e penalizzare quelle inadempienti, idealmente escludendo dal mercato chi opera in modo insicuro. È un sistema pensato per "qualificare" l'impresa.
  • Badge digitali e Fascicolo formativo digitale: Lo scopo è la verifica immediata. Consentono a un ispettore (ma anche a DDL o committente) di controllare in tempo reale chi è in cantiere e se possiede la formazione e l'idoneità sanitaria. Riducono la possibilità di frodi (es. attestati falsi) e semplificano i controlli.
  • Sistemi anticaduta: Questo è l'unico punto che tocca direttamente la prevenzione tecnica, aggiornando gli standard di DPI e DPC a fronte, anche, di nuove tecnologie.

1. Mantenimento dell'efficienza dei DPI e degli indumenti da lavoro (Art. 77)

Il nuovo Articolo 77 rafforza l'obbligo del Datore di Lavoro (DL) di garantire l'efficienza e l'idoneità igienico-sanitaria dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

  • Manutenzione Obbligatoria: Il DL è tenuto a provvedere sistematicamente alla manutenzione, riparazione o eventuale sostituzione dei DPI, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni fornite dal fabbricante.
  • Estensione dell'Obbligo: La norma specifica che il medesimo obbligo si applica agli indumenti di lavoro che, a seguito della Valutazione dei Rischi, risultino svolgere una funzione esplicita di dispositivo di protezione individuale.

2. Aggiornamento dei requisiti di sicurezza per le scale verticali (Art. 113)

Il D.L. interviene sui requisiti di sicurezza delle scale verticali permanenti, modificando le misure di prevenzione contro le cadute dall'alto e aggiornando le soluzioni tecniche ammesse.

  • Abbassamento della Soglia: L'obbligo di adozione di misure di protezione contro le cadute, precedentemente limitato alle scale superiori a 5 metri, viene esteso a tutte le scale con altezza superiore a 2 metri (mantenendo il riferimento a inclinazioni superiori a 75°).
  • Sistemi Alternativi: Viene introdotta la possibilità di utilizzare idonei sistemi di protezione individuale (selezionati in base alla valutazione dei rischi) in alternativa alla tradizionale gabbia di protezione.
  • Conferma Requisiti Tecnici: Restano confermate le distanze minime di 15 cm dei pioli dalla parete. In caso di adozione della gabbia, i requisiti relativi alle maglie e alla distanza massima tra pioli e parete della gabbia (non oltre 60 cm) restano invariati, al fine di prevenire la caduta dell'utilizzatore verso l'esterno.

3. Revisione delle norme sui sistemi di protezione contro le cadute dall'alto (Art. 115)

L'Articolo 115 viene modificato per riorganizzare e definire con maggiore chiarezza l'impiego dei sistemi di protezione contro le cadute dall'alto.

  • Gerarchia delle Misure: Si stabilisce la priorità assoluta nell'adozione delle misure di protezione collettive (es. parapetti e reti di sicurezza).
  • Classificazione dei Sistemi Individuali: La norma definisce in modo più chiaro le tipologie di sistemi di protezione individuale (DPI anticaduta), indicando un ordine di utilizzo preferenziale:
    1. Sistema di Trattenuta
    2. Sistema di Posizionamento sul Lavoro
    3. Sistema di Accesso Mediante Funi
    4. Sistema di Arresto Caduta (da utilizzare come ultima risorsa).
  • Requisiti di Ancoraggio: Viene esplicitato l'obbligo che tutti i sistemi individuali siano collegati a punti di ancoraggio sicuri e rispettino le disposizioni vigenti di cui agli articoli 111 e 116 del D.Lgs. 81/08.
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