Permesso di costruire: il CGARS sui termini per il silenzio assenso

No al rigetto di un’istanza per un titolo ormai consolidato se non sussistono i presupposti di legge, come la domanda incompleta o la difformità dalle norme vigenti

di Redazione tecnica - 12/11/2025

Quando il silenzio-assenso si consolida, l’Amministrazione può rigettare l’istanza di permesso di costruire solo se emergono cause ostative oggettive, come l’incompletezza della domanda o la violazione di norme inderogabili.

Se invece il privato ha agito correttamente e il termine procedimentale è decorso, l’intervento tardivo della P.A. - soprattutto se travestito da “rigetto” anziché da annullamento d’ufficio - è illegittimo.

Silenzio-assenso edilizio e autotutela: il CGARS chiarisce i limiti del potere comunale

A ribadirlo è il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza del 3 novembre 2025, n. 853, che ha accolto il ricorso di un privato contro il Comune che, a distanza di anni, aveva negato un permesso di costruire ormai formato per silenzio-assenso ai sensi della L.R. Sicilia n. 17/1994.

Il proprietario di un terreno aveva presentato istanza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un parco tematico, con area belvedere, pergolato, piccoli capanni per degustazione e servizi, e il ripristino dei sentieri esistenti.

Trascorsi i termini di legge senza provvedimento espresso, aveva comunicato l’inizio dei lavori allegando la documentazione e le ricevute di pagamento degli oneri.

Solo dopo diversi anni, il Comune avviava un procedimento di annullamento d’ufficio, ritenendo l’intervento non conforme per la presenza di vincoli, tra cui quello cimiteriale. Seguiva un provvedimento di rigetto dell’istanza, che il privato impugnava deducendo violazioni dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e della L.R. n. 17/1994.

Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo dirimente la violazione del vincolo di 200 metri ex art. 338 del R.D. n. 1265/1934 (Testo Unico Leggi sanitarie). Una tesi che non ha convinto i giudici d'appello siciliani, che nella loro decisione hanno fatto ricostruito un quadro di norme ben preciso.

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