Silenzio assenso e conferenza di servizi: quando il parere tardivo è tamquam non esset
Quando il mancato parere della Soprintendenza in conferenza di servizi equivale ad assenso e perché il parere negativo tardivo è giuridicamente irrilevante
Quando la Soprintendenza non si esprime nei termini all’interno di una conferenza di servizi, può far valere successivamente un parere negativo? E fino a che punto il silenzio assenso può operare anche nei confronti dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica?
E, ancora, quali rimedi restano all’amministrazione che abbia “lasciato decorrere” i termini del procedimento?
A tali quesiti ha risposto il Consiglio di Stato con la sentenza del 17 novembre 2025, n. 8981, ribadendo che in conferenza di servizi, il silenzio della Soprintendenza vale come assenso, con effetti consolidati e non superabili da un parere negativo tardivo.
Silenzio assenso e parere paesaggistico: interviene il Consiglio di Stato
Il caso ha riguardato l’iter relativo a un permesso di costruire richiesto nel 2017 per un intervento residenziale riconducibile alla disciplina del Piano Casa della Regione Lazio.
La prima conferenza di servizi del 2018 si era conclusa con un diniego fondato su un parere negativo regionale; la Soprintendenza, pur regolarmente invitata, non aveva reso alcun parere.
Tale diniego era stato annullato dal TAR nel 2022, imponendo una rinnovata valutazione solo alla Regione.
Il Comune, invece, ha convocato una nuova conferenza di servizi nel 2023, chiedendo nuovamente il parere a tutti gli enti, compresa la Soprintendenza. Quest’ultima, questa volta, ha espresso un parere negativo fondato sulla presenza del vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004.
Il TAR Lazio, con una nuova sentenza nel 2024, aveva ritenuto illegittimo il nuovo coinvolgimento della Soprintendenza e, di conseguenza, il suo parere. Il Ministero della Cultura ha quindi proposto appello.
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