Stimatore beni: per la Cassazione non è un CTU

La Suprema Corte definisce il ruolo dell’esperto stimatore nelle esecuzioni immobiliari: ausiliario necessario del giudice, ma distinto dal consulente tecnico d’ufficio

di Redazione tecnica - 23/10/2025

Può lo stimatore nominato dal giudice dell’esecuzione essere assimilato a un consulente tecnico d’ufficio? E le parti del processo esecutivo hanno diritto a partecipare alle operazioni di stima o a essere avvisate del sopralluogo?

Vendite forzate e valutazione beni: la differenza tra stimatore e CTU

A rispondere è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 25 luglio 2025, n. 21444, fissando un principio di diritto in materia di qualificazione del professionista chiamato alla valutazione dei beni nel caso di vendite forzate.

Nel procedimento esecutivo oggetto della pronuncia, il debitore aveva impugnato la vendita di beni pignorati lamentando la mancata comunicazione del giorno e dell’ora del sopralluogo effettuato dallo stimatore nominato dal giudice dell’esecuzione.

Il giudice di merito aveva respinto l’opposizione chiarendo che l’esperto stimatore non è un CTU e che le sue operazioni non devono necessariamente svolgersi in contraddittorio con le parti, poiché il contraddittorio si esplica in una fase successiva, dopo il deposito della relazione di stima.

Il ricorrente aveva quindi proposto ricorso per cassazione, invocando la violazione dei principi costituzionali del giusto processo e delle norme sul contraddittorio tecnico.

Pur dichiarando il ricorso inammissibile per genericità delle censure, la Suprema Corte ha ritenuto opportuno intervenire nell’interesse della legge enunciando un fondamentale principio nomofilattico in materia.

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