Subappalto a cascata: il MIT chiarisce i termini per l’autorizzazione

Il MIT (parere n. 3626/2025) spiega come calcolare i termini per l’autorizzazione al subappalto “a cascata”: contano gli importi dell’affidamento da autorizzare, non quelli del contratto principale

di Redazione tecnica - 06/11/2025

Il subappalto è da sempre uno dei punti più sensibili della disciplina dei contratti pubblici. Con il nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 36/2023), il legislatore ha finalmente superato il vecchio divieto generalizzato, allineando la normativa italiana ai principi europei e puntando su un sistema più flessibile ma controllato.

Subappalto e subappalto a cascata: cosa sono

L’art. 119, comma 2, del Codice definisce il subappalto come il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi una parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto dell’appalto, assumendosi comunque la responsabilità complessiva dell’opera.

Il subappalto a cascata, o “subappalto del subappalto”, nasce invece quando un’impresa subappaltatrice affida a sua volta parte delle lavorazioni a un’altra impresa. Si forma così una catena di rapporti contrattuali che scende di un livello rispetto all’appalto principale.

Con il nuovo Codice, questo meccanismo non è più vietato: il divieto assoluto è stato superato, ma restano limiti precisi. Le stazioni appaltanti devono indicare nei documenti di gara le prestazioni che, per la loro natura o complessità, devono essere eseguite direttamente o non possono essere ulteriormente subappaltate. In assenza di tali indicazioni, il subappalto a cascata è ammesso, ma sempre previa autorizzazione.

L’obiettivo è duplice: da un lato garantire il controllo e la sicurezza nei cantieri, dall’altro prevenire possibili infiltrazioni criminali e assicurare il rispetto dei contratti collettivi nazionali (CCNL) applicabili.

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