Subappalto facoltativo e dichiarazione in gara: il MIT chiarisce quando non è autorizzabile

Il MIT (parere n. 3931/2025) ribadisce il valore sostanziale dell’indicazione preventiva del subappalto ai sensi dell’art. 119 del Codice dei contratti e i limiti del principio del risultato

di Redazione tecnica - 15/12/2025

Può un operatore economico chiedere di subappaltare alcune lavorazioni solo dopo la firma del contratto, se in gara non aveva dichiarato nulla? Il fatto che si tratti di subappalto facoltativo, e non necessario, consente davvero maggiore flessibilità nella fase esecutiva? Il principio del risultato può essere utilizzato per superare una scelta che non è stata fatta in sede di offerta?

Subappalto facoltativo e dichiarazione in gara: il parere del MIT

Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3931 dell’11 dicembre 2025, ha affrontato una di quelle questioni che nascono dalla pratica quotidiana delle stazioni appaltanti e che, nonostante la chiarezza apparente del Codice, continuano a generare dubbi operativi.

La vicenda prende le mosse da una procedura di affidamento nella quale sia il disciplinare di gara sia il contratto richiamavano espressamente l’art. 119, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti). In sede di offerta, tuttavia, l’operatore economico non aveva indicato alcuna parte delle lavorazioni da subappaltare, presentandosi quindi come soggetto intenzionato a eseguire direttamente l’intero appalto.

Solo successivamente alla stipula del contratto, in fase di esecuzione, l’impresa ha chiesto l’autorizzazione a ricorrere al subappalto per alcune lavorazioni. A fondamento della richiesta veniva richiamato il principio del risultato, sostenendo che l’autorizzazione non avrebbe inciso sulla legittimità della gara né alterato l’esito della procedura, trattandosi di subappalto facoltativo e non necessario, con un operatore comunque in possesso di tutti i requisiti di qualificazione.

La stazione appaltante, al contrario, ha ritenuto che l’assenza di una chiara manifestazione di volontà in sede di gara costituisse un ostacolo insuperabile all’autorizzazione del subappalto.

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