Superbonus e crediti d’imposta fittizi: le Sezioni Unite chiamate a decidere sulla qualificazione del reato
Due ordinanze della Corte di Cassazione affrontano il contrasto sulla qualificazione penale dei crediti d’imposta fittizi da Superbonus e rimettono la questione alle Sezioni Unite
Le tradizionali categorie del diritto penale non sembrano essere sufficienti, o quanto meno dirimenti quando si parla di frodi legate ai bonus edilizi, e in particolare al Superbonus 110%. Negli ultimi anni giudici e operatori hanno dovuto confrontarsi con il meccanismo delle opzioni alternative alle detrazioni dirette che, con la monetizzazione dei crediti ceduti, ha lasciato campo (soprattutto prima dei freni introdotti con il Decreto Antifrodi e con il Decreto Sostegni-ter) a possibili condotte fraudolente.
Individuare quindi l’esatta natura del reato diventa un passaggio decisivo per stabilire non solo la responsabilità penale dell’autore, ma anche la portata delle misure cautelari e patrimoniali che possono essere adottate.
La Corte di Cassazione, con le due ordinanze “gemelle” del 17 novembre 2025, n. 37421 e n. 37423, mette a fuoco questo problema con grande lucidità e rimette alle Sezioni Unite una questione che presenta ricadute enormi: la qualificazione penale della creazione di crediti d’imposta fittizi destinati alla cessione, riconducibile alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, prevista dall’art. 640-bis c.p., oppure all’indebita percezione di erogazioni pubbliche, disciplinata dall’art. 316-ter c.p., fattispecie residuale e caratterizzata dall’assenza dell’induzione in errore dell’amministrazione.
Crediti Superbonus fittizi: alle Sezioni Unite la questione sulla qualificazione del reato
I casi ruotano attorno alla creazione artificiosa di crediti d’imposta derivanti da interventi Superbonus, ottenuti attraverso fatture per lavori mai eseguiti. Il Tribunale del riesame aveva riconosciuto il meccanismo fraudolento, ritenendo però configurabile solo una truffa tentata, perché il credito non era stato ancora utilizzato né compensato.
Il Procuratore della Repubblica ha contestato questa conclusione sostenendo che, già nel momento della creazione del credito fittizio, lo Stato si sarebbe “riconosciuto immediatamente debitore nei confronti di un terzo, con le conseguenti iscrizioni in bilancio e (…) effetti nocivi” derivanti dall’attribuzione di un credito inesistente.
La Cassazione prende atto dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale profondo e rileva che la questione non può essere risolta senza un intervento delle Sezioni Unite, poiché coinvolge non solo il momento consumativo del reato, ma prima ancora la sua qualificazione.
Il quadro normativo e il discrimine tra 640-bis e 316-ter
Le ordinanze ripercorrono con cura i principi stratificati negli anni secondo cui la truffa aggravata richiede l’uso di artifici e raggiri, mentre l’indebita percezione punisce condotte che non inducono realmente in errore l’amministrazione. La Cassazione richiama espressamente la natura “residuale e sussidiaria” dell’art. 316-ter rispetto alla truffa, evidenziando che tale norma è destinata a coprire “situazioni del tutto marginali” nelle quali manca l’inganno dell’ente erogatore.
La distinzione, apparentemente netta, diventa molto più fragile nel campo del Superbonus. L’Agenzia delle Entrate si limita, nella maggior parte dei casi, a prendere atto delle comunicazioni inviate dal contribuente, rinviando le verifiche a una fase successiva. La Cassazione ricorda che, nel regime originario, “il controllo dell’Agenzia delle Entrate è successivo all’erogazione”, con la conseguenza che l’amministrazione non viene realmente indotta in errore ma si limita a registrare la comunicazione del contribuente.
Questo assetto ha spinto alcune sezioni a collocare la condotta nell’art. 316-ter. Al contrario, quando la frode si basa sulla predisposizione di documenti falsi – SAL, asseverazioni, fatture – altre sentenze hanno riconosciuto la sussistenza dell’elemento decettivo tipico della truffa, osservando che il credito nasce da un procedimento “idoneo ad indurre in errore lo Stato” proprio grazie alla documentazione artificiosa utilizzata per giustificarlo.
Il nodo dell’art. 122-bis: il controllo preventivo che cambia tutto
La situazione si complica ulteriormente con l’introduzione dell’art. 122-bis D.L. 34/2020, che consente all’Agenzia delle Entrate di sospendere, per un massimo di 30 giorni, le comunicazioni considerate a rischio.
La Cassazione sottolinea che l’attivazione di questa procedura non è un semplice automatismo amministrativo, ma configura “un’autonoma attività di accertamento che va ben oltre la mera presa d’atto della dichiarazione del contribuente” e che viene svolta “in una fase precedente alla cessione e monetizzazione” del credito.
Proprio per questo, afferma la Corte, tale dinamica “lascia spazio alla qualificazione della condotta in termini di truffa, delineandosi in essa l’elemento decettivo”.
È un passaggio fondamentale, perché introduce una variabile procedurale che può spostare la condotta dall’indebita percezione alla truffa aggravata.
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