Superbonus e proroga al 31 dicembre 2023: il 30% si calcola sui lavori o sul SAL?
Il comma 8-bis dell’art. 119 del Decreto Rilancio non parla di SAL ma di “lavori effettuati”: perché la confusione interpretativa ha prodotto effetti sproporzionati su famiglie e imprese
Benché il Superbonus sia, di fatto, giunto al capolinea – come confermano i dati pubblicati da Enea – il suo lascito normativo e interpretativo continua a produrre effetti, alimentando incertezze e contenziosi.
Tra le questioni riemerse con maggiore forza nelle ultime settimane, c’è quella legata alla proroga del superbonus per gli interventi sulle unifamiliari, vincolata al raggiungimento del 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022. Una disposizione in apparenza chiara, ma che ha subìto nel tempo una serie di letture fuorvianti, spesso scollegate dal dato normativo e prive di coerenza logico-giuridica.
La proroga per le unifamiliari: la norma
Per comprendere la problematica, come sempre, è necessario cominciare dal dato (inequivocabile) normativo: il secondo periodo del comma 8-bis, art. 119, D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Tale periodo dispone (testualmente):
“Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.
Una disposizione che ha generato sin da subito più di un dubbio su cosa rientrasse all’interno di questo 30% e se questo concetto potesse essere assimilato al pari di uno "stato avanzamento lavori" (SAL), la cui definizione (non indicata nel Decreto Rilancio) è presente nell’Allegato II.14, art. 12, comma 1, lettera d), al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) che ha trasposto la definizione precedentemente contenuta nel D.M. n. 49/2018.
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