Pergolati e tettoie in area vincolata: la compatibilità paesaggistica non sospende la demolizione
Solo la sanatoria edilizia ex art. 36 T.U. Edilizia può sospendere l’ordine di demolizione, non l’accertamento paesaggistico postumo
Il confine tra compatibilità paesaggistica e sanatoria edilizia continua a generare incertezze applicative. Cosa accade quando il proprietario, destinatario di un ordine di demolizione, tenta di “bloccarlo” presentando una domanda di accertamento paesaggistico? Può la tutela del paesaggio incidere sugli effetti di un abuso edilizio?
Accertamento di compatibilità paesaggistica: gli effetti sull'ordine di demolizione
Interviene su un ambito spesso oggetto di contenzioso la sentenza del TAR Lazio, 14 aprile 2025, n. 7293, che ha respinto il ricorso proposto contro un’ordinanza di demolizione disposta per opere realizzate in assenza di permesso di costruire su area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Nel caso esaminato, la ricorrente aveva realizzato due manufatti:
- un pergolato di oltre 17 mq con struttura in legno e copertura in materiale plastico traslucido;
- una tettoia parzialmente chiusa con pannelli e tegole, a copertura di una corte esterna.
Entrambi gli interventi erano stati eseguiti senza titolo edilizio su un’area gravata da vincolo paesaggistico. Dopo la notifica dell’ingiunzione a demolire, la proprietaria aveva presentato un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), ritenendo che ciò potesse sospendere gli effetti dell’ordine.
L’amministrazione, tuttavia, aveva mantenuto ferma la demolizione, osservando che solo una domanda di accertamento di conformità edilizia ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001 avrebbe potuto incidere, in via temporanea, sull’efficacia dell’ingiunzione.
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