Demolizione e ricostruzione: legittima la premialità del 20% anche per edifici con destinazione “neutra”
Il TAR Lazio ribadisce che lo stato legittimo va ricostruito partendo dal titolo edilizio originario e non dagli usi successivi dell’immobile.
Un edificio costruito più di un secolo fa, inizialmente adibito a deposito e poi trasformato in fabbrica, può usufruire della premialità del 20% prevista dal “Piano Casa Lazio”? E ancora: è corretto che l’amministrazione consideri la destinazione d’uso produttiva, sopravvenuta nel tempo, per ridurre la percentuale di incremento volumetrico?
Demolizione, ricostruzione e premialità: la sentenza del TAR Lazio
A queste domande ha risposto la sentenza n. 15129 del 31 luglio 2025 del TAR Lazio che affronta un caso emblematico sulla demolizione e ricostruzione di un edificio e sulla corretta applicazione delle premialità volumetriche previste dalla L.R. n. 7/2017.
Il ricorso nasce dalla contestazione, da parte di alcuni
privati, di un provvedimento con cui Roma Capitale
aveva concesso a una società la premialità del 20% per un
intervento di demolizione e ricostruzione.
Secondo i ricorrenti, l’edificio non avrebbe potuto beneficiare di
tale incremento perché, sin dalle origini, destinato ad attività
produttiva. Da qui l’obiezione: la premialità corretta sarebbe
stata del 10%, quella cioè riservata agli immobili non
residenziali.
L’Amministrazione, invece, aveva ritenuto corretto l’incremento del
20%, sostenendo che la destinazione originaria dell’immobile –
risalente al 1914 – fosse “neutra”, non produttiva.
Come spesso accade nei casi di rigenerazione urbana, la soluzione dipende da una corretta lettura del quadro normativo di riferimento.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 31 luglio 2025, n. 15129IL NOTIZIOMETRO