Demolizione e ricostruzione: legittima la premialità del 20% anche per edifici con destinazione “neutra”

Il TAR Lazio ribadisce che lo stato legittimo va ricostruito partendo dal titolo edilizio originario e non dagli usi successivi dell’immobile.

di Redazione tecnica - 22/10/2025

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Un edificio costruito più di un secolo fa, inizialmente adibito a deposito e poi trasformato in fabbrica, può usufruire della premialità del 20% prevista dal “Piano Casa Lazio”? E ancora: è corretto che l’amministrazione consideri la destinazione d’uso produttiva, sopravvenuta nel tempo, per ridurre la percentuale di incremento volumetrico?

Demolizione, ricostruzione e premialità: la sentenza del TAR Lazio

A queste domande ha risposto la sentenza n. 15129 del 31 luglio 2025 del TAR Lazio che affronta un caso emblematico sulla demolizione e ricostruzione di un edificio e sulla corretta applicazione delle premialità volumetriche previste dalla L.R. n. 7/2017.

Il ricorso nasce dalla contestazione, da parte di alcuni privati, di un provvedimento con cui Roma Capitale aveva concesso a una società la premialità del 20% per un intervento di demolizione e ricostruzione.
Secondo i ricorrenti, l’edificio non avrebbe potuto beneficiare di tale incremento perché, sin dalle origini, destinato ad attività produttiva. Da qui l’obiezione: la premialità corretta sarebbe stata del 10%, quella cioè riservata agli immobili non residenziali.
L’Amministrazione, invece, aveva ritenuto corretto l’incremento del 20%, sostenendo che la destinazione originaria dell’immobile – risalente al 1914 – fosse “neutra”, non produttiva.

Come spesso accade nei casi di rigenerazione urbana, la soluzione dipende da una corretta lettura del quadro normativo di riferimento.

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