Cambio di destinazione d’uso e altezze minime: il TAR applica il Salva Casa

Il mutamento d’uso è legittimo anche se i locali non raggiungono le altezze minime del D.M. 5 luglio 1975, grazie alle deroghe previste dall’art. 24 del d.P.R. 380/2001, come modificato dal D.L. n. 69/2024

di Redazione tecnica - 22/10/2025

Il mutamento di destinazione d’uso rappresenta da sempre uno degli ambiti più complessi della disciplina edilizia, dove si intrecciano profili urbanistici, igienico-sanitari e tecnico-procedurali.

La riforma introdotta dal cosiddetto “Decreto Salva Casa” (D.L. n. 69/2024, convertito con Legge n. 105/2024) ha cercato di superare molte delle rigidità applicative, ad esempio sui parametri igienico-sanitari che, negli anni, hanno reso difficoltoso l’utilizzo abitativo di locali nati con altra funzione, come cantine, magazzini o depositi.

SCIA e cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenziale: interviene il TAR

In questo contesto si inserisce la sentenza del TAR Liguria del 13 giugno 2025, n. 693, che ha affrontato un caso emblematico di SCIA inibita per il cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenziale, chiarendo l’immediata applicabilità delle nuove disposizioni del Testo Unico Edilizia e ribadendo la netta distinzione tra i profili di legittimità urbanistica e quelli di agibilità igienico-sanitaria.

Il pronunciamento assume rilievo non solo per la singolarità del caso, ma anche perché contribuisce a delineare i primi confini operativi del “Salva Casa”, soprattutto nei rapporti tra amministrazioni locali e professionisti tecnici chiamati ad asseverare la conformità dei progetti ai sensi dell’art. 24, comma 5-bis, del d.P.R. 380/2001.

La vicenda affrontata ruota attorno a una SCIA per cambio di destinazione d’uso presentata da un privato per trasformare un magazzino seminterrato in unità abitativa.

Il Comune aveva bloccato l’intervento con un provvedimento di inibitoria, ritenendo che la nuova destinazione residenziale non fosse ammissibile a causa dell’altezza interna dei locali, inferiore al limite minimo di 2,70 metri previsto dal D.M. 5 luglio 1975.

Il privato ha impugnato l’atto sostenendo che, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 69/2024, le nuove disposizioni sugli standard igienico-sanitari di tipo prestazionale consentono una valutazione più flessibile, con possibilità di deroga nei limiti di 2,40 metri per gli interventi di recupero edilizio o ristrutturazione.

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