Terzo condono edilizio: il TAR su verande e nuovi volumi
Ribadito il perimetro operativo del “terzo condono”: nessuna sanatoria per volumetrie aggiuntive su area vincolata, anche se realizzate prima dell’apposizione del vincolo
Verande, tettoie e manufatti similari non sono mai abusi “minori” per definizione, ma vanno qualificati in base a criteri tecnico-funzionali, comportando sempre un ampliamento volumetrico. E in area vincolata, la regola è una e univoca: la volumetria aggiuntiva non si condona.
Aumento volumetrico in area vincolata: il TAR sull'applicazione del Terzo Condono
A ribadirlo è il TAR Lazio con la sentenza del 7 maggio 2025, n. 8831, intervenendo nel contenzioso contro il diniego di condono edilizio per due manufatti (una veranda e un gabbiotto), la cui istanza era stata presentata ai sensi del D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003.
Le due opere erano state realizzate in assenza di titolo edilizio in un’area soggetta a vincolo paesaggistico. Secondo il Comune non era possibile rilasciare la sanatoria, ritenendo l’intervento riconducibile alla tipologia 1 dell’allegato 1 al d.l. 269/2003, relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, dunque non sanabile su immobili vincolati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. Lazio 12/2004.
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