Verande in sopraelevazione in zona sismica: necessaria l’autorizzazione preventiva

La Cassazione conferma: in zona sismica l’autorizzazione antisismica è condizione necessaria per l’edificabilità e non può essere rilasciata in sanatoria per opere che configurano vere e proprie sopraelevazioni

di Redazione tecnica - 09/07/2025

Una veranda realizzata su un terrazzo può essere demolita per mancanza di autorizzazione antisismica preventiva? è possibile sanare la struttura tramite accertamento di conformità? Come si qualifica l’intervento nel caso in cui l’opera sia in zona sismica?

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 26 giugno 2025 n. 17279 nasce per risolvere una diatriba condominiale, ma risponde a interessanti quesiti di natura tecnica e amminstrativa: una veranda realizzata in sopraelevazione su un terrazzo condominiale in zona sismica necessita di autorizzazione preventiva, senza che possano residuare dubbi.

Veranda su terrazzo in zona sismica: la Cassazione sull'autorizzazione preventiva

La controversia nasce da una domanda giudiziale proposta da alcuni condomini, che chiedevano l'accertamento della natura condominiale del terrazzo sovrastante un edificio, oltre che la rimozione di una veranda ritenuta abusiva e la cessazione dell’occupazione dell’area adiacente al vano ascensore, che a loro dire impediva l’accesso al tetto.

La Corte d’Appello aveva respinto in parte le pretese relative all’ostruzione del passaggio e all’occupazione indebita, ma ha comunque disposto la demolizione della veranda realizzata, qualificandola come sopraelevazione abusiva in zona sismica, priva dell’autorizzazione prescritta.

La Suprema Corte ha confermato le statuizioni della Corte territoriale, chiarendo in modo inequivocabile che la veranda realizzata costituiva una sopraelevazione, con aumento di carichi permanenti e volumetria, richiedente autorizzazione antisismica preventiva. L’opera ricadeva in zona sismica di prima categoria, e per essa era necessaria l’autorizzazione preventiva ai sensi delle NTC 2018.

La relazione del CTU di primo grado, che aveva escluso effetti sulla stabilità dell’edificio, è stata legittimamente disattesa perché basata su un presupposto errato, considerando l’intervento come tecnicamente non rilevante.

In sostanza, l’autorizzazione antisismica in sanatoria rilasciata nel 2019 non era valida, poiché basata su una qualificazione dell’opera (veranda) smentita dall’accertamento tecnico (sopraelevazione), quando in zona sismica di prima categoria, la normativa impone la verifica globale dell’edificio, comprese le fondazioni, non essendo sufficiente un’analisi limitata alla sola opera aggiunta.

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