Verifica congruità offerte: no a esclusioni senza contraddittorio
In ossequio ai principi del risultato e della fiducia, la SA non può escludere un OE sulla base di una verifica di congruità senza contraddittorio e motivazione dettagliata
Quali limiti incontra il potere discrezionale della Stazione Appaltante nella verifica di congruità delle offerte? Quando l’assenza a un’audizione può legittimare l’esclusione da una procedura di gara? E come si applicano i nuovi principi del Codice dei contratti pubblici nei sub-procedimenti istruttori?
Sono questi gli interrogativi al centro della sentenza del TAR Lazio del 9 luglio 2025, n. 13506, che ha accolto il ricorso proposto da un operatore economico, iniziale aggiudicatario di una procedura e successivamente escluso per presunta incongruità dell’offerta. Un caso emblematico per comprendere la portata di prinicipi come quelli del risultato e della fiducia, e per ribadire l’importanza del contraddittorio anche nelle fasi istruttorie più discrezionali.
Verifica di congruità dell’offerta: il TAR sul diritto al contraddittorio
La ricorrente aveva partecipato a una procedura indetta per il sub-affidamento di un servizio di trasporto pubblico locale. Risultata prima in graduatoria, con la Commissione che aveva escluso la presenza di offerte anormalmente basse, era stata inizialmente proposta l’aggiudicazione in suo favore.
Successivamente, il RUP – in considerazione della “portata strategica” dell’affidamento, con un importo pari a 11 milioni di euro – ha chiesto l’avvio di un sub-procedimento di verifica di congruità, che la Commissione ha eseguito richiedendo giustificazioni generali. L’operatore ha risposto nei termini, ma è stato poi convocato per un’audizione fondata su generici “disallineamenti”.
Pur avendo confermato la partecipazione, la società ha chiesto chiarimenti puntuali sulle criticità da discutere. Non avendo ricevuto alcuna risposta, ha ritenuto che la riunione non si sarebbe tenuta e non vi ha preso parte. Dopo uno scambio di note, la SA ha ritenuto l’offerta non congrua e non attendibile, escludendo l’operatore e aggiudicando il lotto al secondo classificato.
Il motivi del ricorso
La società ha impugnato l’esclusione, lamentando:
- l’assenza dei presupposti per attivare la verifica ex art. 110 D.Lgs. n. 36/2023, fondata su elementi generici e non strutturati;
- la violazione del principio dell’autovincolo, poiché la Commissione si era già espressa per l’assenza di anomalie;
- la disparità di trattamento rispetto all’altro operatore, che – pur a parità di ribasso – non è stato sottoposto ad alcuna verifica;
- la lesione del contraddittorio, impedito da un’audizione priva di contenuti specifici e da una successiva esclusione fondata su motivazioni generiche e mai anticipate.
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